Condizioni generali d'acquisto dell'azienda ismet GmbH (abbreviata in: ISMET) Edizione: versione 1/2018
1. Ambito di validità
1.1 Per tutti i rapporti contrattuali tra ISMET e il fornitore valgono esclusivamente le seguenti condizioni. Non riconosciamo condizioni contrarie o divergenti dalle presenti condizioni d'acquisto, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni d'acquisto valgono anche se, pur essendo a conoscenza delle condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre condizioni d'acquisto, accettiamo la consegna senza riserve o la paghiamo.
1.2 Tutte le pattuizioni stipulate tra noi e il fornitore ai fini dell'adempimento di questo contratto devono essere messe per iscritto.
1.3 Le nostre condizioni d'acquisto valgono solamente rispetto alle imprese ai sensi del § 310 n. 1 del Codice Civile tedesco.
2. Zeichnungen und Unterlagen
Ci riserviamo la proprietà o il diritto d'autore sulle ordinazioni e gli ordini fatti da ISMET, sui disegni, le figure, i calcoli, le descrizioni, i modelli, gli utensili e gli altri documenti e mezzi ausiliari ("Informazioni confidenziali"), provenienti da noi o da terzi, messi a disposizione del fornitore da ISMET, a prescindere che provengano da noi o da terzi. Il fornitore non deve rendere accessibili a terzi tali informazioni confidenziali senza il nostro previo consenso scritto, né in quanto tali né a livello di contenuti, e non le deve né divulgare né utilizzare, in proprio o tramite terzi, e nemmeno le deve riprodurre. Il commissionario si assume la responsabilità di perdite, danni ed eventuali abusi. Su nostra richiesta deve restituirci completamente queste informazioni confidenziali ed eventuali copie, quando queste non gli servono più nella normale conduzione degli affari. L'obbligo di riservatezza permane anche una volta che questo contratto è stato adempiuto; esso decade, se e nella misura in cui le conoscenze comprese nei documenti e gli oggetti ceduti sono divenute di pubblico dominio.
3. Prezzi / condizioni di pagamento/ spese di lavorazione in caso di fatturazione errata
3.1. Il prezzo indicato nell'ordinazione è vincolante. In assenza di pattuizioni scritte differenti, il prezzo include la consegna DAP (Incoterms 2010) in Lupfenstraße 65, D-78056 Villingen-Schwenningen, imballo incluso. L'uso di imballi riutilizzabili necessita di un accordo particolare.
3.2. Le fatture dei fornitori devono contenere l'indirizzo di consegna e di fatturazione comunicato dell'ordinante, il numero dell'ordine, l'indicazione della quantità precisa, i codici dei materiali e la loro designazione precisa, la sigla della spedizione, il peso e il tipo di imballo. Il fornitore ci deve rimborsare tutte le spese di lavorazione insorgenti in caso di inosservanza di questo obbligo, a meno che non riesca a dimostrare che la violazione dell'obbligo è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Le spese di lavorazione ammontano a 50,00 EUR forfettari. Al fornitore è data la possibilità di dimostrare che il danno non è affatto insorto per ISMET oppure che è molto inferiore rispetto al forfait. Sono fatti salvi eventuali ulteriori diritti al risarcimento danni a noi spettanti.
3.3. Se non diversamente concordato per iscritto, paghiamo le fatture ricevute a 30 giorni con il 2% di sconto oppure a 60 giorni netto. Entriamo in mora, a prescindere dalle scadenze di calendario dei pagamenti, solamente se dopo la scadenza ci viene inviato un sollecito scritto. In caso di un nostro ritardo nei pagamenti il tasso di interesse di mora è del 2 %, ferma restando la dimostrazione di un maggior danno da mora da parte del fornitore o di un minor danno da mora da parte nostra.3.4. I diritti di compensazione e ritenzione ci competono nella misura di legge.
4. Termini di consegna e conferma dell'ordinazione
4.1. Il termine di consegna indicato nell'ordinazione è vincolante.
4.2. Il fornitore è obbligato a informare ISMET immediatamente e per iscritto se si verificano o se viene a conoscenza di circostanze da cui risulta che il termine di consegna richiesto o concordato
4.3. Se non diversamente concordato, l'ordinazione deve essere confermata per iscritto entro due giorni lavorativi. Se entro tale termine non perviene alcuna conferma dell'ordinazione, questa è considerata accettata. La conferma d'ordinazione deve contenere almeno prezzo, quantità e data di consegna. Il fornitore deve informare ISMET nei dettagli di tutte le ferie aziendali previste, inclusi gli eventuali ponti prima e dopo delle festività, di modo che ISMET li possa tenere in considerazione nella programmazione.
5. Responsabilità in caso di violazioni degli obblighi
5.1. La responsabilità del fornitore per i ritardi nella consegna è regolamentata dalle disposizioni di legge.
5.2. Il fornitore risponde del fatto che tutte le forniture/i servizi siano conformi al più recente stato della tecnica, a tutte le disposizioni e norme di legge nonché alle prescrizioni e direttive di enti, associazioni di categoria e professionali. Il fornitore risponde inoltre del fatto che tutte le merci da esso fornite siano prive di difetti, che presentino le caratteristiche concordate e che siano idonee per il relativo scopo di impiego.
5.2.1. Siamo obbligati a verificare la merce, dopo la sua ricezione presso di noi, in relazione alla sua identità, completezza e danni da trasporto non appena ciò sia possibile nella normale conduzione degli affari. I reclami sono considerati tempestivi se inviati entro dieci (10) giorni dall'individuazione di un vizio. I vizi della cosa nascosti sono reclamati sempre tempestivamente nel caso le comunicazioni siano inviate al fornitore con le stesse modalità entro dieci (10) giorni dalla scoperta.
5.2.2. Siamo autorizzati a pretendere dal fornitore un adempimento successivo, a nostra scelta, tra l'eliminazione del vizio o la fornitura di una cosa priva di difetti. I costi dell'adempimento successivo sono a carico del fornitore.
Questi comprendono anche le spese aggiuntive per la risoluzione dei vizi materiali e giuridici. Queste ammontano a 100,- EUR forfettari per ogni fornitura. Al fornitore è data la possibilità di dimostrare che le spese effettive non sussistono oppure sono notevolmente inferiori al forfait.
Sono fatti salvi eventuali ulteriori diritti al risarcimento di danni e spese a noi spettanti. Del resto tutte le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare quelle per trasporti, spostamenti, manodopera e materiali, montaggio e smontaggio e per l'accertamento della causa del danno, sono a carico del fornitore.
5.2.3. Inoltre ci spettano anche, per i vizi non eliminabili, immediatamente, per quelli eliminabili, dopo che è trascorso senza successo un termine congruo da noi fissato per l'eliminazione del vizio o la nuova fornitura oppure dopo due falliti tentativi di eliminazione del vizio, i diritti legali di recesso, riduzione e risarcimento danni.
5.2.4. Oltre al diritto di recesso o nel caso l'adempimento successivo non vada a buon fine, abbiamo diritto al risarcimento del danno invece che all'(intera) prestazione secondo le disposizioni di legge.
5.2.5. Invece del risarcimento danni, al posto della prestazione, possiamo pretendere il risarcimento delle spese fatte confidando nella ricezione di una prestazione senza vizi.
5.2.6. Se un terzo rivendica diritti sulla merce fornita e se a tale riguardo veniamo chiamati in causa dal terzo, il fornitore è obbligato a esonerarci da tale chiamata in causa alla nostra prima richiesta scritta. L'obbligo di esonero si riferisce a tutte le spese che ci derivano necessariamente da o in relazione alla chiamata in causa del terzo.
5.3. Il fornitore risponde in conformità alle disposizioni di legge per il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi; la violazione dei doveri di diligenza contrattuali generali per i danni da noi subiti a causa dei vizi della cosa acquistata su altri beni giuridici rispetto alla cosa acquistata nonché sul resto del nostro patrimonio.
5.4. Violazione di altri obblighi di comportamento
5.4.1. Il fornitore risponde in conformità alle disposizioni di legge dei danni da noi subiti per la violazione di altri obblighi di comportamento del fornitore oltre che per la fornitura di prodotti gravati da vizi.
5.5 Luogo di adempimento per l'eliminazione del vizio è quello in cui il fornitore deve consegnare la merce.
6. Prescrizione dei diritti inerenti ai vizi
6.1. I diritti menzionati nei punti 5.2. e 5.3. relativi a vizi materiali si prescrivono dopo 36 mesi,
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calcolati dalla consegna a ISMET. Da ciò sono fatti salvi i diritti di regresso lungo la catena di fornitura secondo §§ 478, 479 del Codice Civile tedesco.
6.2. I diritti da vizi giuridici sono soggetti alla prescrizione di legge.
7. Responsabilità per il prodotto – Esonero – Copertura assicurativa per responsabilità civile
7.1. Se il fornitore deve rispondere di un danno causato dal prodotto è obbligato a esonerarci, alla nostra prima richiesta, dai diritti di risarcimento danni a terzi, nella misura in cui la causa rientri nel suo ambito decisionale e organizzativo ed egli ne debba rispondere nei rapporti con l'esterno. In tale ambito il fornitore è obbligato anche a rimborsarci tutte le spese derivanti da o correlate a un'azione di richiamo da noi attuata. Per quanto possibile, informeremo il fornitore di ciò a priori e gli daremo la possibilità di fornire il suo parere. Da ciò sono fatti salvi gli altri diritti di legge.
7.2 Il fornitore si assicurerà in misura adeguata contro i rischi di responsabilità civile per i prodotti e su nostra richiesta presenterà a ISMET, affinché possa prenderne visione, la polizza assicurativa e/o la conferma della sua assicurazione.
7.3 Il fornitore contrassegnerà gli oggetti forniti in modo che siano permanentemente riconoscibili come prodotti suoi, a meno che ciò sia regolamentato in maniera diversa nei singoli contratti.
7.4 Il fornitore provvederà mediante marchiatura dei prodotti o, nel caso ciò sia impossibile o inopportuno, mediante altre misure idonee, affinché nel caso si manifesti un difetto dei prodotti possa immediatamente accertare quali altri prodotti potrebbero essere interessati. Il fornitore ci informerà tramite i suoi sistemi di marchiatura o altre misure in modo che possiamo effettuare degli accertamenti in proprio secondo la portata necessaria.
8. Protezione dati
Nell'ambito dell'esecuzione del contratto trattiamo anche dati personali dei nostri partner contrattuali e dei loro collaboratori (ad es. dati di contatto, altri dati personali correlati all'esecuzione del contratto). Tali dati sono attribuiti alla persona giuridica del fornitore e sono trattati soltanto da noi o da aziende del gruppo Phoenix Mecano. Tutti i nostri collaboratori vengono obbligati per iscritto a preservare la riservatezza dei dati secondo § 5 della Legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG) e trattano tali dati nel rispetto di tale legge. Il fornitore si obbliga inoltre a utilizzare i dati personali dei nostri collaboratori di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'adempimento del contratto solamente ai fini del disbrigo delle operazioni commerciali e non per altri scopi.
9. Disposizioni conclusive
9.1 Per tutti i diritti e gli obblighi discendenti dalle nostre ordinazioni il luogo di adempimento è per entrambe le parti la nostra sede e (per gli imprenditori commerciali) Villingen-Schwenningen o il tribunale del foro competente più vicino.
9.2 I rapporti tra ISMET e il fornitore sono soggetti esclusivamente alla legge della Repubblica Federale Tedesca, con l'eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
9.3 Nel caso singole disposizioni di queste Condizioni d'acquisto generali siano o divengano, interamente o parzialmente, inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia di quelle rimanenti. Invece della disposizione inefficace varrà quel regolamento giuridico che più si avvicina allo scopo perseguito dalla disposizione inefficace.
9.4 Per tutti gli ordini si applica la legge tedesca. È esclusa l'applicazione della Legge Uniforme sulla Vendita Internazionale dell'Aja e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita di internazionale di beni mobili. Nel caso di documenti contrattuali in lingue differenti fa fede la versione tedesca. Con la conferma dell'ordinazione da parte di ismet GmbH o con qualsiasi attività del fornitore che comporti l'adempimento della conferma accettata, il fornitore dichiara il proprio assenso alle condizioni d'acquisto di ismet GmbH.
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